Art. 17.
(Riordinamento degli studi coreutici non universitari).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordinamento degli studi coreutici nei gradi della scuola media e dell'istruzione secondaria superiore. I decreti sono emanati su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e previo parere del CNDA.
      2. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) la formazione coreutica nei gradi di istruzione di cui al comma 1 si svolge nei corsi di scuola media ad orientamento coreutico e nei corsi di scuola secondaria superiore, di durata quinquennale, denominati licei coreutici di base;

          b) i corsi di scuola media di orientamento coreutico hanno finalità orientativa e propedeutica alla formazione coreutica nel grado successivo, relativamente agli insegnamenti ad essi impartiti; i programmi e gli orari di insegnamento, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, sentiti la commissione di cui all'articolo 16 e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione devono valorizzare l'insegnamento di educazione coreutica;

          c) è prevista l'istituzione di una specifica classe di concorso per l'accesso agli insegnamenti di cui alla lettera b);

          d) sono stabilite le modalità per la graduale istituzione o individuazione in ogni distretto, rispettivamente di almeno una scuola media ad indirizzo coreutico o di almeno una scuola media ove, per ubicazione o disponibilità di locali idonei,

 

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possano istituirsi corsi ad orientamento coreutico;

          e) i licei coreutici di base hanno finalità di approfondimento degli insegnamenti coreutici impartiti nella scuola media; i programmi di insegnamento, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, sentita la commissione di cui all'articolo 16 e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, devono contemplare, oltre alle materie comuni a tutti i corsi dell'istruzione secondaria superiore, materie di indirizzo nei settori della storia e della critica della danza, della teoria e della tecnica classica, della tecnica moderna e contemporanea. I licei coreutici di base sono costituiti nella loro struttura in un biennio di area comune ed in un triennio successivo differenziato per l'indirizzo classico o moderno e contemporaneo. I licei coreutici di base rilasciano il diploma di maturità coreutica che dà accesso alle facoltà universitarie ed all'ISDA, secondo i rispettivi ordinamenti; è prevista la possibilità di passaggi dalle classi intermedie dei licei coreutici di base a scuole od istituti di istruzione secondaria superiore e viceversa, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti;

          f) sono stabilite le modalità per l'istruzione in ogni regione e provincia, non oltre il secondo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, di un numero sufficiente di licei coreutici di base in relazione alla popolazione scolastica o di almeno un'altra scuola o istituto di istruzione secondaria superiore ove, per ubicazione e disponibilità di locali idonei possano istituirsi corsi ad indirizzo coreutico; le predette modalità tengono conto degli istituti coreutici non statali già funzionanti, pareggiati che hanno chiesto la statalizzazione o la parità giuridica alla data di entrata in vigore della presente legge;

          g) sono stabilite le modalità di cessazione del funzionamento dei corsi di

 

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studio presso i licei coreutici dell'Accademia nazionale di danza, in corrispondenza dell'attivazione di quelli presso gli istituti di cui all'articolo 11;

          h) le competenze in materia di istruzione nelle scuole medie e nei corsi di scuola media ad orientamento coreutico e nei licei coreutici di base e, comunque, nelle scuole di ogni ordine e grado, restano attribuite al Ministero dell'istruzione;

          i) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'assegnazione in uso, agli istituti di cui all'articolo 11 ed agli istituti di istruzione di cui al presente articolo, per le rispettive esigenze di funzionamento, delle sedi, delle attrezzature, dei beni mobili e delle dotazioni librarie già in uso o in dotazione dell'Accademia nazionale di danza.

      3. I decreti legislativi di cui al comma 1 prevedano anche, sulla base dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c), e), h) ed i) del comma 2, il riordinamento del corso di studio dell'Accademia nazionale di danza, relativamente agli anni del corso medesimo che, tenuto conto delle fasce di età degli allievi, siano corrispondenti a quelli dei corsi di studio della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria superiore.
      4. Gli studenti già iscritti all'Accademia nazionale di danza proseguono gli studi secondo le disposizioni vigenti al momento dell'iscrizione. I diplomi, le abitazioni e l'attestato di avviamento coreutico, conseguiti nell'Accademia nazionale di danza esistente alla data di entrata in vigore della presente legge unitamente al possesso del diploma di maturità di scuola secondaria superiore, consentono di richiedere il riconoscimento degli studi compiuti ai fini del conseguimento dei diplomi universitari e di laurea di cui all'articolo 13.

 

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